Il modello Intrastat è una dichiarazione obbligatoria per le operazioni intracomunitarie di vendita e acquisto effettuate da titolari di partita IVA. Assicura il monitoraggio degli scambi commerciali intra-UE per fini statistici e fiscali, contribuendo alla corretta applicazione dell’IVA comunitaria.
Introdotto dall’art. 50 del D.L. 331/1993, è nato con l’abolizione delle barriere doganali nell’UE. Nella dichiarazione devono essere riportate solo le transazioni B2B, ovvero fatture emesse o ricevute tra soggetti IVA per operazioni che comportano il trasferimento di beni o la prestazione di servizi tra Stati membri.
Il modello include operazioni per cui è avvenuto un pagamento, la spedizione di merci o la fornitura di servizi a un cliente estero. In caso di omessa, tardiva o errata presentazione si potrebbero verificare delle sanzioni.
Tipologie di violazioni
Le sanzioni per la presentazione degli elenchi Intrastat dipendono dal tipo di violazione commessa e si suddividono in due categorie principali: violazioni fiscali e violazioni statistiche.
Le prime includono l’omessa presentazione, la compilazione incompleta, inesatta o irregolare degli elenchi. Le violazioni statistiche, invece, riguardano errori nei dati relativi alle spedizioni di beni inviati o ricevuti per lavorazione, agli scambi di navi e aeromobili, alla fornitura di energia elettrica e gas, ai beni ceduti come soccorsi d’urgenza, alle installazioni di beni da parte di fornitori esteri e agli scambi di beni soggetti al regime del margine con operatori comunitari.
Per le violazioni fiscali è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, come previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/97. Le sanzioni si riducono in base al momento in cui viene effettuato il ravvedimento intrastat: entro 90 giorni dalla scadenza dell’elenco, la sanzione intrastat è pari a 55,56 euro (1/9 del minimo); entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è di 62,50 euro (1/8 del minimo); entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno successivo, l’importo sale a 71,42 euro (1/7 del minimo). Oltre questo termine, la sanzione è di 83,33 euro (1/6 del minimo).
Le violazioni statistiche, invece, non hanno carattere tributario e non possono essere sanate tramite ravvedimento operoso. Tuttavia, possono essere definite in via agevolata secondo quanto previsto dall’articolo 16 della Legge 689/1981.
Quali sono le sanzioni
Le sanzioni previste sono le seguenti:
- Omessa presentazione: la mancata trasmissione di un elenco comporta una sanzione che varia da 500 a 1.000 euro per ciascun elenco, da versare tramite modello F24 con codice tributo 8911. È possibile usufruire del ravvedimento intrastat entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è avvenuta la violazione;
- Presentazione tardiva: se l’elenco viene trasmesso entro 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione intrastat è ridotta e varia da 250 a 500 euro per ciascun elenco. In questo caso, il ravvedimento operoso non è ammesso;
- Compilazione errata, irregolare o incompleta: comporta una sanzione tra 500 e 1.000 euro per ciascun elenco. Tuttavia, se gli errori vengono corretti spontaneamente o su richiesta degli uffici competenti, non si applicano sanzioni.
Per evitare penalità, è fondamentale verificare la correttezza e la completezza dei dati trasmessi, rispettando le scadenze previste dalla normativa.